Descrizione
Il Vin Santo di Carmignano DOP comprende le seguenti tipologie di vino: Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.
Zona di produzione
La zona di produzione del Vin Santo di Carmignano DOP comprende il territorio dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato, nella regione Toscana.
Uvaggio
Vin Santo (anche Riserva): Trebbiano Toscano e/o Malvasia del Chianti minimo 75%, da soli o con aggiunta di uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana fino a un massimo del 25%. Vin Santo Occhio di Pernice (anche Riserva): Sangiovese minimo 50%, da solo o con aggiunta di altri vitigni a bacca rossa o bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana fino a un massimo del 50%.
Descrizione tipologie di prodotto
Il Vin Santo di Carmignano DOP è contraddistinto da un colore che varia dal giallo paglierino al dorato, tendente all’ambrato intenso con l’invecchiamento. Al naso è molto complesso, ricco di frutti sotto spirito e minerale; in bocca è avvolgente, complesso, molto ricco e con un persistente retrogusto fruttato. Il Vin Santo di Carmignano DOP Occhio di Pernice è di colore rosa che va da tenue a intenso, con sfumature aranciate; il naso regala profumi avvolgenti, eterei e fruttati, che schiudono poi a un fondo floreale e speziato; il sapore è dolce, morbido e vellutato. Nella vinificazione delle tipologie Vin Santo sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede che l’uva, dopo un’accurata cernita, debba essere sottoposta ad appassimento e possa essere ammostata non antecedentemente al primo dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata; la conservazione e l’invecchiamento del Vin Santo di Carmignano DOP devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 300 litri; l’immissione al consumo delle tipologie Vin Santo non può avvenire in data antecedente al primo novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l’immissione al consumo della specificazione Riserva non può avvenire in data antecedente al primo novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Specificazioni aggiuntive
La denominazione Vin Santo di Carmignano DOP può essere seguita dalla menzione Vigna con relativo toponimo o nome tradizionale.