Descrizione
Il Trebbiano d’Abruzzo DOP comprende la sola tipologia di vino Bianco. La denominazione include anche quattro specificazioni geografiche.
Zona di produzione
La zona di produzione del Trebbiano d’Abruzzo DOP comprende il territorio di numerosi comuni appartenenti alle province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nella regione Abruzzo.
Uvaggio
Bianco: Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano minimo 85%, da soli o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 15%.
Descrizione tipologie di prodotto
Il Trebbiano d’Abruzzo DOP si presenta di un colore giallo paglierino più o meno intenso; al naso è caratterizzato da profumi profondi e delicati; al palato risulta sapido, vellutato, armonico, da secco ad abboccato. I vini a Denominazione di Origine Protetta Trebbiano d’Abruzzo Bianco non possono essere immessi al consumo in data antecedente al primo gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
Specificazioni geografiche o sottosezione
Il Trebbiano d’Abruzzo DOP può essere accompagnato da quattro sottodenominazioni geografiche. Trebbiano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti comprende la sola tipologia di vino Bianco (anche Superiore e Riserva) prodotto in provincia di Chieti con Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Trebbiano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi. L’immissione al consumo non è consentita in data antecedente al primo aprile dell’anno successivo alla produzione delle uve. Per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il Trebbiano d’Abruzzo DOP Terre di Chieti può essere accompagnato da quattro unità geografiche aggiuntive: Colline Teatine o Teatino, Colline Frentane o Frentania o Frentano, Colline del Sangro, Colline del Vastese o Hystonium. Trebbiano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila comprende la sola tipologia di vino Bianco (anche Superiore e Riserva) prodotto in provincia dell’Aquila con Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Trebbiano d’Abruzzo DOP Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi. L’immissione al consumo non è consentita in data antecedente al primo aprile dell’anno successivo alla produzione delle uve. Per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Il Trebbiano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi comprende la sola tipologia di vino Bianco (anche Superiore e Riserva) prodotto in provincia di Pescara con Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Trebbiano d’Abruzzo DOP Colline Pescaresi con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi. L’immissione al consumo non è consentita in data antecedente al primo aprile dell’anno successivo alla produzione delle uve. Per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve. Trebbiano d’Abruzzo DOP Colline Teramane comprende la sola tipologia di vino Bianco (anche Superiore e Riserva) prodotto in provincia di Teramo con Trebbiano Abruzzese e/o Trebbiano Toscano minimo 90%, da solo o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino a un massimo del 10%. Il vino Trebbiano d’Abruzzo DOP Colline Teramane con la menzione Superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a cinque mesi. L’immissione al consumo non è consentita in data antecedente al primo aprile dell’anno successivo alla produzione delle uve. Per il vino con menzione Riserva il periodo di invecchiamento non può essere inferiore a 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’annata di produzione delle uve.
Specificazioni aggiuntive
La denominazione Trebbiano d’Abruzzo DOP con specificazione della sottozona può essere seguita dalla menzione Vigna con relativo toponimo.