Descrizione
Il Terre Abruzzesi IGP o Terre d'Abruzzo IGP comprende le seguenti tipologie di vino: bianco, bianco frizzante, rosso, rosso frizzante, rosato, rosato frizzante, passito bianco, passito rosso e novello. L'Indicazione Geografica include numerose specificazioni da vitigno.
Zona di produzione
La zona di produzione del Terre Abruzzesi IGP ricade nell'intero territorio della Regione Abruzzo.
Uvaggio
I vini a indicazione Geografica Protetta Terre Abruzzesi bianchi, bianchi frizzanti, rossi, rossi frizzanti, rosati, rosati frizzanti bianco passito, rosso passito e novello devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo.
Specificazioni da vitigno
Il Terre Abruzzesi IGP bianco e rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Falanghina, Fiano, Garganega, Malvasia (Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga), Moscato bianco, Mostosa, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Riesling renano e/o Riesling italico), Sauvignon, Traminer aromatico, Trebbiano (Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano), Vermentino, Viogner, Sauvignon Kretos, Soreli, Aglianico, Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Volos, Gaglioppo, Maiolica, Malbech, Merlot, Merlot Kanthus Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%. Il Terre Abruzzesi IGP rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Sangiovese e Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.