Descrizione
L’Indicazione Geografica Südtiroler Gravensteiner e/o Gravensteiner dell’Alto Adige è riservata esclusivamente all’acquavite di frutta ottenuta da mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.
Zona di produzione
La zona di produzione della Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG è l’intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.
Metodo di produzione
L’acquavite di frutta Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG è ottenuta per distillazione del mosto di mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, con separazione delle teste e delle code. La provenienza, oltre al grado di maturazione della frutta, esercita un particolare effetto sul gusto e sull’aroma dell’acquavite. I distillatori dell’Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Gravensteiner. La coltivazione delle mele Gravensteiner, la macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l’eventuale invecchiamento, l’imbottigliamento e l’etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell’86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione della Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG è consentita l’aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito.
Caratteristiche del prodotto
L’acquavite di frutta Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Gravensteiner (Malus domestica Borkh., c.v. Gravensteiner) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo. Ha un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 40% in volume; non deve essere addizionata di alcole etilico (diluito o non diluito) e non è aromatizzata. La riduzione a grado avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L’acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne che le conferisce ricchezza di sali minerali che influiscono sull’aroma e sul gusto della bevanda spiritosa. Può essere invecchiata in botti, tini e altri recipienti di legno conosciuti tradizionalmente come Lagelen.
Legame con il territorio
Le mele Gravensteiner vengono coltivate da fine Ottocento in Südtirol/Alto Adige. La particolarità della bevanda spiritosa Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG consiste nella scelta della materia prima, nell’effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale qual è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell’esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Südtiroler Gravensteiner e/o Gravensteiner dell’Alto Adige è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2014 (pubblicato nella GU n. 186 del 12.08.2014).