Descrizione
Il Soave DOP comprende le seguenti tipologie di vino: Bianco e Spumante. La denominazione include anche una specificazione geografica.
Zona di produzione
La zona di produzione del Soave DOP comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona, nella regione Veneto.
Uvaggio
Bianco (anche Classico), Spumante: Garganega minimo 70%, Trebbiano di Soave (Nostrano) massimo 30%; nell’ambito di questa ultima percentuale possono concorrere uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino a un massimo del 5%.
Descrizione tipologie di prodotto
Il Soave DOP Bianco ha un colore giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; al naso si percepiscono note di frutta tra le quali si evidenziano la nespola, la mela gialla e la frutta tropicale alternate a fiori di camomilla, sambuco, tiglio, e alla scorza di agrumi; in bocca è asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo. Può presentare la menzione Classico. Il Soave DOP Spumante presenta nel calice un colore giallo paglierino brillante che talvolta evidenzia riflessi verdognoli; la trama olfattiva è ricca, con note vegetali e fruttate che si fondono a richiami di lieviti e crosta di pane; all’assaggio offre una struttura armonica, con una buona vena acida che ne sottolinea la freschezza. Il vino Soave DOP Spumante può essere ottenuto esclusivamente per rifermentazione naturale. Le operazioni di elaborazione dei vini Spumante possono essere effettuate nell’ambito territoriale della regione Veneto. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Soave DOP possono essere effettuate nell’intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza. I vini a Denominazione di Origine Protetta Soave non possono essere immessi al consumo in data antecedente al primo dicembre dell’anno della vendemmia; per i vini Soave DOP Classico e Soave DOP con la specificazione geografica Colli Scaligeri l’immissione al consumo è consentita a partire dal primo febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.
Specificazioni geografiche o sottosezione
Il Soave DOP può essere accompagnato dalla specificazione geografica Soave DOP Colli Scaligeri riservata al solo vino Bianco prodotto con gli stessi uvaggi del Soave DOP. Per i vini Soave DOP è consentito il riferimento a 33 Unità Geografiche Aggiuntive più piccole e localizzate all’interno della stessa zona di produzione, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.
Specificazioni aggiuntive
I vini Soave DOP, Soave DOP Classico e Soave DOP Colli Scaligeri possono essere seguiti dalla menzione Vigna con relativo toponimo. Nella designazione dei vini Soave DOP Classico e Soave DOP Colli Scaligeri è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve.