Descrizione
L’Indicazione Geografica Mirto di Sardegna è riservata al liquore ottenuto nella regione Sardegna dall’infusione idroalcolica di bacche di mirto (Myrtus communis L.) raccolte e trasformate entro il territorio della Regione Autonoma di Sardegna.
Zona di produzione
La zona di produzione del Mirto di Sardegna IG è delimitata dai confini della Regione Autonoma di Sardegna entro i quali devono attuarsi tutte le fasi della produzione, dalla raccolta delle bacche sino all’imbottigliamento del prodotto finito. Il mirto (Myrtus communis L.) è infatti un arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea che cresce spontaneamente nelle zone litoranee della Sardegna e fino a 600-800 m di altitudine, privilegiando substrati pedologici a pH acido o neutro.
Metodo di produzione
Per la produzione del Mirto di Sardegna IG la raccolta delle bacche di mirto deve essere effettuata direttamente dalla pianta dopo il raggiungimento dell’invaiatura e della loro piena maturazione; queste devono provenire dalla flora spontanea o da eventuali coltivazioni effettuate in condizioni molto prossime a quelle naturali in cui vive e vegeta spontaneamente la pianta. Le bacche devono pervenire in azienda ed essere poste in infusione nel più breve tempo possibile. Non è ammesso il congelamento delle bacche. Le bacche intere o schiacciate devono essere messe in infusione in serbatoi di acciaio inossidabile, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 8 mesi, in una soluzione idroalcolica che abbia un tenore alcolico non inferiore al 40% in volume. Al termine dell’infusione si effettua la spillatura dell’infuso (infuso fiore); alle bacche ancora intrise di alcol può essere aggiunta acqua demineralizzata che dopo alcuni giorni viene spillata (seconda spillatura). Le bacche possono essere quindi opportunamente sottoposte a pressatura al fine di recuperare la parte liquida (pressato). Le tre fasi dell’infuso – fiore, seconda spillatura e pressato – possono essere riunite e filtrate al fine di costituire l’infuso che è la base per la preparazione del liquore. Il liquore è preparato miscelando l’infuso con alcol e uno sciroppo ottenuto con acqua, zucchero ed eventualmente miele. L’aggiunta di miele è ammessa purché in quantità non superiore al 15% del peso dello zucchero. L’acqua utilizzata in questa fase del processo tecnologico deve essere demineralizzata con impianti di trattamento a scambio ionico o a osmosi inversa. Il Mirto di Sardegna IG deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro così da preservarne appieno le caratteristiche sensoriali. L'imbottigliamento deve avvenire nello stesso stabilimento di produzione. Non è ammesso l'utilizzo di antiossidanti e conservanti per la produzione del Mirto di Sardegna IG, assenza questa che, in caso di trasporto del prodotto non imbottigliato, ne pregiudicherebbe le specifiche qualità sensoriali. Non è ammesso il confezionamento in bottiglie di capacità superiore a 1,50 litri.
Caratteristiche del prodotto
Il liquore Mirto di Sardegna IG è ottenuto dall’infusione idroalcolica delle bacche di mirto giunte a piena maturazione. Il suo grado alcolico varia fra 28-36% in volume. La quantità minima di bacche è di 150 g per litro di liquore. Non contiene coloranti o aromi, è caratterizzato da un colore rosso rubino, con timbri inizialmente violacei che tendono nel tempo ad attenuarsi verso tonalità più calde. Le caratteristiche organolettiche sono valutate da un panel di degustazione addestrato mediante l’utilizzo di apposita scheda di valutazione sensoriale; pertanto, per potersi fregiare di tale denominazione, il Mirto di Sardegna IG deve ottenere un punteggio medio non inferiore a 75/100.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Mirto di Sardegna è registrata nell’allegato IIII del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica del Mirto di Sardegna è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 giugno 2016 (pubblicato nella GU n.139 del 16.06.2016).