Descrizione
L'Indicazione Geografica Liquore di Limone della Costa d'Amalfi è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all'Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d'Amalfi (G.U. Comunità Europea del 5 luglio 2001) riferibile all'ecotipo Sfusato Amalfitano derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.).
Zona di produzione
La zona di produzione del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all’interno della zona geografica individuata, a eccezione del confezionamento e imbottigliamento che possono essere effettuati fuori dal comprensorio.
Metodo di produzione
Per la preparazione del Liquore di Limone della Costa di Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d'Amalfi IG la pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo. La preparazione dell’infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate in alcool etilico all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L’infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni o manipolazioni fisiche. Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l’acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di Limone Costa d'Amalfi IGP e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. E' fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorze di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, è possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità. Il confezionamento del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi IG può avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacità non superiore a 2 litri ad esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita.
Caratteristiche del prodotto
Il Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG è ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all’Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d’Amalfi riferibile all’ecotipo Sfusato Amalfitano. Il titolo alcolometrico volumico non è inferiore a 25% in volume, mentre la concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito) non è inferiore a 200 g/litro e non superiore a 350 g/litro. Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, deve essere equivalente ad almeno 250 g di frutto intero di Limone Costa d’Amalfi IGP per litro di liquore. È vietata l’aggiunta di additivi, coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e aromi.
Legame con il territorio
La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Liquore di Limone della Costa d’Amalfi o Liquore di Limone Costa d'Amalfi è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d'Amalfi IG è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 giugno 2016 (pubblicato nella GU n. 139 del 16.06.2016).