Descrizione
L’Indicazione Geografica Grappa Friulana o Grappa del Friuli è riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Friuli-Venezia Giulia nonché distillata e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.
Zona di produzione
La zona di produzione della Grappa Friulana o Grappa del Friuli IG è l’intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
Metodo di produzione
La Grappa Friulana IG o Grappa del Friuli IG è ottenuta tramite distillazione diretta di vinacce fermentate o semifermentate effettuata mediante vapore acqueo oppure a seguito di aggiunta di acqua nell’alambicco. Nella produzione è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito.L’impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione della Grappa Friulana IG o Grappa del Friuli IG è consentita l’aggiunta di:- piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, che rappresentano i metodi di produzione tradizionali;- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;- caramello, solo per la grappa sottoposta a invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.La Grappa Friulana IG o Grappa del Friuli IG può essere sottoposta a invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso dei termini Vecchia o Invecchiata per il prodotto sottoposto a invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a 12 mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. È consentito altresì l’uso dei termini Riserva o Stravecchia per la Grappa Friulana IG o Grappa del Friuli IG invecchiata almeno 18 mesi.
Specificazioni aggiuntive
L’Indicazione Geografica Grappa Friulana o Grappa del Friuli può essere completata dal riferimento:- al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino a un massimo del 15% in peso;- ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni (non è, tuttavia, consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso);- al nome di un vino DOC, DOCG o IGT (DOP, IGP) qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino (in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture DOC, DOCG e IGT - DOP, IGP - sia in sigla che per esteso);- al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.
Caratteristiche del prodotto
La Grappa Friulana IG o Grappa del Friuli IG è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Può essere sottoposta a invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti. Per poter essere immessa al consumo deve avere un titolo alcolometrico minimo di 40% in volume.
Legame con il territorio
In Friuli le prime tracce di lavorazione delle vinacce per trarne bevande alcoliche vengono fatte risalire al VI secolo d.C. nel cividalese, a un insediamento di popolazioni burgunde che mutuarono dalla “fermentazione” delle mele quella delle vinacce. Da atti del 1451 si apprende l’esistenza a Cividale del Friuli di un apparecchio metallico (alambicco) per la produzione di acquavite e a partire dal XVI secolo numerosi documenti segnalano l’esistenza di intensi commerci di acquavite. Nel 1744 si ha un importante provvedimento dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria che permette la libera distillazione familiare. Nel 1909 una pubblicazione della Camera di commercio di Udine attesta l’esistenza di 42 distillerie a contatore e di 70 piccole distillerie agrarie con distillazione prevalente di vinaccia rispetto ad altre materie prime. Ed è proprio negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo che si diffuse in queste terre l’uso comune della denominazione “Grappa”, con specifico riferimento all’acquavite di vinaccia, consolidandosi e andando a sostituire i termini dialettali dei secoli precedenti. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la Grappa Friulana è stata iscritta per la prima volta nell’allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Grappa Friulana o Grappa del Friuli è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008) come modificato dal Reg. 1067/2016 e dal Reg. 674/2019. Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica della Grappa Friulana o Grappa del Friuli IG è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 novembre 2014 (pubblicato nella GU n. 280 del 2.12.2014).