Descrizione
L’Indicazione Geografica Grappa di Barolo è riservata esclusivamente all’acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d’origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare, distillata ed elaborata in impianti situati nella regione Piemonte.
Zona di produzione
La zona di produzione della Grappa di Barolo IG è l’intero territorio della regione Piemonte.
Metodo di produzione
La Grappa di Barolo IG è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l’aggiunta di acqua nell’alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione. Le vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d’origine Barolo DOCG. Nella produzione è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino atto a produrre Barolo DOCG nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito.L’impiego delle fecce liquide naturali di vino atto a produrre Barolo DOCG può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. Nella preparazione della Grappa di Barolo IG è consentita l’aggiunta di:- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito;- caramello, solo per la grappa sottoposta a invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.La Grappa di Barolo IG può essere sottoposta a invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso dei termini Vecchia o Invecchiata per la grappa sottoposta a invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a 12 mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della regione Piemonte. I termini Riserva o Stravecchia sono consentiti per la grappa invecchiata almeno 18 mesi.
Specificazioni aggiuntive
La denominazione Grappa di Barolo IG può essere completata dal riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco. L’alambicco a bagnomaria può essere specificato come “Bagnomaria Piemontese”. È vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP sia in sigla che per esteso.
Caratteristiche del prodotto
La Grappa di Barolo IG è ottenuta da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua. Le vinacce provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d’origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare (D.P.R. 23 aprile 1966). In particolare le uve, vinificate nel rispetto delle specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo presenti nella zona di produzione delimitata e allevati secondo le condizioni colturali tradizionali della zona, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. La Grappa di Barolo IG può essere sottoposta a invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti; non è aromatizzata e sono esclusi anche i metodi di produzione con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonché frutti o loro parti. Per poter essere immessa al consumo la Grappa di Barolo IG deve avere un titolo alcolometrico minimo di 40% in volume.
Legame con il territorio
Nel XIX secolo numerose testimonianze storiche narrano che Camillo Benso Conte di Cavour gradiva molto il distillato che proveniva dalle vinacce ottenute dalla lavorazione delle uve dei suoi vigneti. In quel periodo, come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto il Piemonte. Nel secolo successivo la qualità superiore delle uve Nebbiolo di una particolare zona dell’albese è stata rivelata e riconosciuta, di conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle uve ha acquisito particolare notorietà. Nel 1966 il vino Barolo ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento della DOCG - Denominazione D’origine Controllata e Garantita - ed è iniziata contemporaneamente anche la valorizzazione dell’acquavite ottenuta dalle rispettive vinacce che si è diffusa come Grappa di Barolo, prima ancora che una norma ne stabilisse l’utilizzo, raggiungendo notorietà e apprezzamento quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il mondo insieme al relativo vino. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la Grappa di Barolo è stata iscritta per la prima volta nell’allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose.
Informazioni legislative
L’Indicazione Geografica Grappa di Barolo è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle Indicazioni Geografiche e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008). Nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 787/2019 che abroga il Reg. 110/2008 e che, per quanto riguarda le IG, si applica dall'8 giugno 2019, l'allegato III continua ad applicarsi fino alla creazione dell'apposito registro delle IG di cui all'articolo 33 previsto dalla nuova normativa. In generale, il Reg. 787/2019 prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 24, la presentazione alla Commissione UE di una scheda tecnica contenente i requisiti prescritti allo stesso articolo. La scheda tecnica della “Grappa di Barolo” è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di richiesta del 27 maggio 2016 pubblicato nella GU n.136 del 13.06.2016.