Descrizione
L’Emilia IGP o dell’Emilia IGP comprende le seguenti tipologie di vino: Bianco, Rosso, Rosato e Novello. L’indicazione include anche numerose specificazioni da vitigno.
Zona di produzione
La zona di produzione del Emilia IGP o dell’Emilia IGP comprende il territorio di numerosi comuni nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, nella regione Emilia-Romagna.
Uvaggio
I vini a Indicazione Geografica Protetta Emilia o dell’Emilia bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna.
Descrizione tipologie di prodotto
L’Emilia IGP o dell’Emilia IGP Bianco, da solo o con la specificazione da vitigno, è di colore giallo paglierino più o meno intenso; al naso si offre con diverse espressioni di profumi floreali e fruttati sulla base delle diverse tipologie di vitigno impiegato; al palato è sapido, da secco a dolce. Può presentare anche le versioni Frizzante, Spumante, Passito e Mosto di uve parzialmente fermentato. L’Emilia IGP o dell’Emilia IGP Rosso, da solo o con la specificazione da vitigno, ha un colore rosso rubino più o meno intenso; al naso è vinoso, con note floreali e fruttate fresche; al palato è di buona freschezza e sapidità, da secco a dolce. Può presentare anche le versioni Frizzante, Spumante, Novello, Passito e Mosto di uve parzialmente fermentato. L’Emilia IGP o dell’Emilia IGP Rosato, da solo o con la specificazione da vitigno, ha un colore rosa con varie intensità e tonalità; al naso prevalgono le note fruttate; al palato si presenta di giusta morbidezza e freschezza, sapido, da secco a dolce. Può presentare anche le versioni Frizzante, Spumante e Mosto di uve parzialmente fermentato.
Specificazioni da vitigno
L’IGP Emilia e dell’Emilia con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna fino a un massimo del 15% e, limitatamente all’Emilia IGP o dell’Emilia IGP con le specificazioni dei vitigni Chardonnay e Pinot Bianco, può concorrere, fino a un massimo del 15%, il vitigno Pinot Nero. L’Emilia IGP o dell’Emilia IGP può presentare le specificazioni dei vitigni sottoindicati. Da vitigno bianco: Alionza, Chardonnay, Malvasia Bianca, Montù, Moscato Bianco, (anche Frizzante, Spumante e Mosto di uve parzialmente fermentato); Malvasia (da Malvasia di Candia Aromatica) (anche Frizzante, Spumante, Passito e Mosto di uva parzialmente fermentato); Grechetto Gentile, Sauvignon, Spergola, (anche Frizzante, Spumante e Passito); Trebbiano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, (anche Frizzante e Spumante). Da vitigno rosso: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Fortana, (anche Frizzante, Spumante, Novello e Mosto di uve parzialmente fermentato); Fogarina, Malbo Gentile, Marzemino, (anche Frizzante, Spumante, Novello, Passito e Mosto di uve parzialmente fermentato); Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, (anche Novello); Lambrusco Rosso e Lambrusco vinificato in bianco (Frizzante, Spumante, Novello Frizzante e Mosto di uve parzialmente fermentato); Lambrusco Rosato (Frizzante e Spumante); Pinot Nero e Pinot Nero vinificato in bianco (anche Frizzante e Spumante). L’Indicazione Geografica Protetta Emilia o dell’Emilia (anche Frizzante e Spumante, a esclusione del vitigno Lambrusco) con la specificazione di due o più vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alla condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento, che il quantitativo di uva del vitigno di minor presenza sia comunque superiore al 15% del totale e che l’indicazione dei vitigni venga riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da questi ottenute.